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Superbonus, cosa cambia col Decreto Aiuti Quater: date, scadenze e aliquote

Il Superbonus è stato aggiornato dal Decreto Aiuti Quater, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La novità più importante è rappresentata dalla riduzione, a partire dal 2023, della detrazione fiscale che passa dal 110% al 90%. I casi però cambiano a seconda delle varie tipologie immobiliari. Proviamo a fare chiarezza insieme.

Superbonus per Condomini ed Edifici da 2 a 4 unità

Per quanto riguarda gli immobili condominiali e gli edifici plurifamiliari è di fondamentale importanza la Comunicazione di Inizio Lavori (Cilas). Se quest’ultima è stata presentata prima del 25 novembre, (nei condomini occorre anche la delibera sui lavori) le scadenze e gli importi sono i seguenti:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • superbonus ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Per chi invece non ha rispettato questi requisiti la durata del sussidio completo si riduce di un anno, ma la diminuzione degli importi è più graduale:

  • superbonus al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
  • superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025

Superbonus per Abitazioni singole

Cambiano i presupposti quando parliamo di abitazioni unifamiliari. In questo caso infatti, risulta importante se entro la data del 30 settembre scorso il proprietario abbia completato il 30% dei lavori e presentato un’apposita dichiarazione redatta del direttore dei lavori che attesti il requisito. In questo caso, il proprietario potrà accedere a:

  • superbonus al 110% per le spese fino al 31 marzo 2023

Al contrario, chi non ha rispettato il requisito del 30 settembre, per le spese effettuate dopo il 30 giugno 2022 potrà godere solo degli altri bonus edilizi.

A chi, invece, avvia i lavori dal 1° gennaio 2023 su un’unità di cui sia proprietario o titolare di diritto reale (come l’usufrutto), spetterà:

  • superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che la casa sia abitazione principale e il beneficiario abbia un reddito di riferimento inferiore a 15mila euro

Restano fuori le spese effettuate da comodatari e locatari. L’agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi invece sui conviventi.

Superbonus per il Terzo settore

Con il decreto Aiuti quater cambia anche il calendario per gli enti del terzo settore. Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale il superbonus si riduce al 90% per le spese sostenute nel 2023.

Anche in questo caso, come per i condomìni e gli edifici plurifamiliari, se alla data del 25 novembre è stata comunicata la Cilas, la detrazione resta confermata al 110% anche per le spese sostenute nel 2023.
La sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024, mentre per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.

Il superbonus invece continua a spettare nella misura del 110% fino al 2025 per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Superbonus nelle Zone Terremotate

Un trattamento più morbido è riservato agli edifici che sorgono in aree colpite da eventi sismici, a prescindere dal tipo di immobile in questione. In questo caso infatti il 110% è prolungato, ma a condizioni ben precise. Si prendono infatti a riferimento gli interventi su tutti i tipi di immobili agevolati dalla misura, che appartengano a Comuni colpiti da terremoti verificatisi dal 1° aprile 2009 e in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sugli edifici danneggiati dal sisma è possibile ottenere:

  • superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, solo per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione

Se si rinuncia al contributo per la ricostruzione:

  • superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025 con spesa maggiorata del 50%

Novità sulla cessione dei crediti

Con il decreto Aiuti quater viene introdotta la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.
La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

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