Superbonus e le novità in materia di detrazione con la pubblicazione in Gazzetta della legge 38/2023. Vediamo come è stata aggiornata la detrazione fiscale e come è cambiato il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Superbonus: come funziona e quali lavori comprende
Fin dalla sua introduzione, abbiamo imparato che il Superbonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per lavori di efficientamento energetico e antisismico. Per usufruire di questa detrazione, occorre che i lavori portino al miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’immobile. Se non è possibile ottenere questo risultato, è necessario comunque avere il passaggio alla classe energetica più alta. Per attestare il passaggio di classe occorre un documento rilasciato da un tecnico abilitato, che è l’attestato di prestazione energetica (APE) e ha la validità di dieci anni.
Tra le opere che rientrano nel Superbonus 110 ci sono i lavori trainanti e i lavori trainati. Nei lavori trainanti sono compresi interventi come il cappotto termico, mentre tra i lavori trainati rientrano interventi quali il montaggio di pannelli solari e la sostituzione degli infissi.
Come cambia nel 2023 il Superbonus 110
Tramite il decreto aiuti quater e la Legge di Bilancio 2023 il Superbonus è stato ridotto al 90% nel 2023, poiché insostenibile per le casse dello Stato, per passare gradualmente nel corso degli anni al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Inoltre, l’unità immobiliare che gode del bonus deve essere adibita ad abitazione principale e il contribuente deve avere un reddito ISEE non superiore a 15.000 euro, variabile in base a una sorta di quoziente familiare.
Si è stabilito anche che lo sconto al 110% per il 2023 restasse valido per tutti i lavori già in corso, per chi è in possesso di di Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), per la ricostruzione delle abitazioni situate nei comuni che rientrano nel “cratere sismico” e, fino a marzo, anche per le villette che abbiano completato almeno il 30% dei lavori nell’anno precedente.
Con l’approdo in GU della legge di conversione del decreto cessione crediti, dal 12 aprile 2023 sono entrate in vigore tre nuove regole:
- Il Superbonus sulle case unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, cosiddetto Superbonus villette, è stato prorogato dal 31 marzo al 30 settembre 2023
- Possibilità di inviare le comunicazioni di cessione del credito entro il 30 novembre 2023, per gli accordi ancora non conclusi al 31 marzo 2023, avvalendosi della remissione in bonis.
- Possibilità di ripartire il Superbonus spettante per le spese sostenute nel 2022 in 10 quote annuali.
Superbonus 110: sconto in fattura e cessione del credito nel 2023
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni (17 febbraio 2023) tutti gli interventi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (quindi anche il superbonus) non possono più utilizzare il meccanismo di cessione del credito. Dopo le ultime modifiche, la cessione è possibile solo:
- agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche che beneficiano della detrazione di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio;
- agli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- sia stata presentata la CILAS (nel caso di beneficiari diversi dai condomini);
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS (nel caso dei condomini);
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di edifici ricadenti in zone sismiche 1, 2 e 3, la cessione è possibile anche alle spese per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali entro il 16 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
- agli interventi diversi dal superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 16 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune o che accedono al sismabonus acquisti, per i quali entro il 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;
- a tutti gli interventi realizzati da:
- IACP;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
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