È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022, il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”
Superbonus 110%: il nuovo Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale
Dopo giorni di attesa, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano da ora in vigore le nuove modifiche al superbonus 110% che riguardano:
- il nuovo meccanismo di cessione del credito che si prevede arginerà il pericolo di frodi;
- le nuove possibili sanzioni ai tecnici asseveratori;
- l’assicurazione professionale;
Nuovo meccanismo di cessione del credito nel Superbonus 110%
È stato abrogato il tanto discusso art. 28, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che sostanzialmente bloccava le cessioni del credito e sono state apportate alcune modifiche all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
In particolare, ecco di seguito le nuove versioni delle lettere a) e b), art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
In questo modo, dopo lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, saranno possibili altre 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Codice univoco e credito non più frammentabile
Sempre all’art. 121 del Decreto Rilancio, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
1-quater. I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In questo modo al credito viene associato un codice univoco e lo stesso non potrà essere soggetto a cessioni parziali.
Superbonus 110%, sanzioni penali e assicurazioni professionali
Per evitare frodi c’è un’altra importante modifica riguardante le sanzioni penali per i tecnici coinvolti nelle asseverazioni. Viene previsto l’inserimento all’art. 119 del Decreto Rilancio del comma 13-bis.1 che prevede:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Forte stretta, dunque, sul lavoro dei tecnici asseveratori affinché attestino la reale congruità delle spese degli interventi.
Modificato il comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio relativo all’assicurazione professionale che non dovrà avere più “massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”. Viene previsto, infatti, “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
Assicurazione dedicata, dunque, per ogni intervento con conseguente aggravio di spese per i professionisti.
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