Con il Decreto Semplificazioni-bis la trafila burocratica per accedere al superbonus viene snellita. Arriverà anche una nuova pratica CILA, che diventerà un modulo unico nazionale di comunicazione dei lavori per il superbonus.
Il Decreto Semplificazioni-bis
Dopo la conversione del Decreto Legge 77/2001, il cosiddetto decreto semplificazioni-bis, siamo ormai alla definizione di quello che sarà il nuovo Superbonus 110% che verrà prossimamente varato dal Parlamento.
Sono diverse le “semplificazioni” messe in campo dal Governo e dal Parlamento con il D.L. n. 77/2021 che mirano a:
- ridurre i tempi delle valutazioni ambientali;
- accorciare i tempi di attesa per le autorizzazioni per la banda ultra larga;
- sbloccare le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- accelerare gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche;
- rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.
Il nuovo Superbonus 110%
L’introduzione di queste semplificazioni è stata necessaria in quanto, secondo i dati del Dipartimento della Funzione pubblica, il superbonus 110% è stato intrappolato in una gabbia formata da un iter burocratico assai complesso e dall’emergenza post Covid 19, che hanno ridotto le possibilità di accesso soprattutto per i principali beneficiari della detrazione fiscale ovvero i condomini.
Secondo i dati del Dipartimento, a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.
La nuova CILA per il Superbonus
Una semplificazione importante rispetto alle precedenti modalità di fruizione del bonus è rappresentato certamente dalla nuova CILA, la pratica edilizia da presentare per cominciare i lavori. Da ora in poi infatti, tutti gli interventi che rientrano nel superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, ma ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, potranno essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata specifica per il superbonus, la CILA appunto.
Questa pratica edilizia sarà unica a livello nazionale, senza necessità di recepimento da parte delle Regioni, per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale.
Nuovo Superbonus: le altre modifiche importanti
Quando decade il beneficio fiscale
Una modifica importante modifica è stata fatta per i motivi di decadenza dei benefici. Da ora in poi infatti i motivi di decadenza previsti dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non saranno più applicabili al superbonus.
Con il nuovo art. 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, la decadenza del superbonus opererà esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
- oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
Edilizia libera
Anche per quanto riguarda gli interventi in edilizia libera da effettuare nell’ambito del superbonus è stata introdotta una importante semplificazione nella legge di conversione.
Da ora in avanti infatti, per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplice descrizione all’interno della CILA dedicata al superbonus.
Si legge infatti nel nuovo comma 13-quinquies introdotto nell’art. 119 del Decreto Rilancio:
“In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
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