L’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) in combinazione con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, ha reso più selettiva la scelta dei materiali da utilizzare nella costruzione o ristrutturazione degli edifici, favorendo sempre di più un’edilizia sostenibile.
Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi
Quando si parla di Criteri Ambientali Minimi (CAM), elencati nel DM 11/10/2017, si fa riferimento a quei requisiti ambientali che i prodotti o i servizi devono rispettare per essere definiti ecosostenibili. L’obiettivo di tali criteri è proprio quello di assicurare efficienti prestazioni ambientali attraverso bassi consumi, così da diminuire l’impatto ambientale dei cantieri pubblici o privati. Questo certificato garantisce, quindi, che il prodotto acquistato osservi norme di ecosostenibilità lungo tutto il suo ciclo di vita: dal suo smaltimento, alla reperibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.
Il rispetto dei criteri ambientali minimi inoltre è obbligatorio:
- per poter usufruire delle agevolazioni fiscali per l’efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), relativo all’isolamento di più del 25% della superficie disperdente dell’edificio;
- nel caso di affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).
Requisiti dei materiali edili certificati CAM
I materiali edili, per alcuni interventi, devono rispettare i CAM. Questi prodotti devono rispettare alcuni criteri simili a tutti i componenti edilizi di eco-sostenibilità tra i quali:
- Criterio 2.4.1.2 del DM 11/10/2017 – Materia recuperata o riciclata: il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati;
- Criterio 2.4.1.3 del DM 11/10/2017 – Sostanze pericolose: non è consentito l’utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono;
- Criterio 2.4.1.1 del DM 11/10/2017 – Fine vita: i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili a fine vita;
Entrando nello specifico, gli isolanti termici ed acustici devono rispettare anche il punto 2.4.2.9 del DM 11/10/2017:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29);
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.
Inoltre, tale regolamentazione esige che il polistirene espanso (EPS) certificato CAM debba essere costituito dal 10% al 60% di materiale riciclato e/o recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito. Allo stesso modo, il polistirene estruso (XPS) certificato CAM deve attenersi tra il 5% e il 45%.
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