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Ripartizione spese per luce condominiale: quali sono i criteri

Spesso non è chiaro come ripartire le spese comuni nel condominio. Vediamo allora cosa dice la legge e quali sono i criteri secondo i quali vanno suddivise le spese condominiali come ad esempio la bolletta della luce delle scale.

La ripartizione delle spese in condominio, cosa dice la legge

La ripartizione delle spese condominiali è regolato dall’art. 1123 del Codice Civile che afferma:

“Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”

In base alla legge dunque ciascun condomino deve concorrere alle spese condominiali in base ai millesimi di proprietà che gli sono attribuiti nell’allegato al regolamento condominiale.
Se non sono state ancora predisposte le tabelle millesimali, l’assemblea può deliberare, a maggioranza, una ripartizione proporzionale provvisoria delle spese fra i condomini. Il condomino che ritenga ingiusta questa proporzione a suo danno può impugnare la relativa delibera.

Quando poi nel secondo comma del citato articolo 1123 del Codice civile si parla di “uso” che un condomino può fare di un bene comune, non si intende l’uso effettivo ma l’uso potenziale. Non importa dunque che un condomino, pur potendo usare il bene, si astenga dal farlo, o che un altro condomino ne faccia un uso particolarmente intenso.

Spese per la manutenzione e l’illuminazione delle scale, come dividerle

Le spese di manutenzione delle scale e i relativi pianerottoli, sono finalizzate alla conservazione di questa parte comune dell’edificio. Pertanto, vi devono contribuire tutti i condomini.

La spesa dev’essere ripartita seguendo il criterio previsto dall’articolo 1124 del Codice civile: per metà in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo e per l’altra metà secondo i millesimi di proprietà.
Ai fini del criterio dell’altezza si considerano come piani: le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Nel caso di un condominio con più scale, le spese per la pulizia, illuminazione e tinteggiatura della tromba delle scale saranno a carico dei soli proprietari delle unità immobiliari che vi si affacciano e non di quelli di altre scale del medesimo condominio.

Infine, anche le spese per l’illuminazione delle scale nei condomìni (a prescindere dal numero dei condomini), si ripartiscono in base al criterio dell’altezza di piano, proprio come avviene per la manutenzione e ricostruzione delle scale di cui abbiamo parlato prima. Solo un regolamento di condominio approvato all’unanimità potrebbe stabilire un diverso criterio.

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