Per lavori che superano la soglia minima di 516.000 euro, dal 1 luglio 2023, i condomini devono controllare che le imprese alle quali affidano i lavori siano in possesso della certificazione SOA.
Certificazione SOA: cos’è e a cosa serve
SOA è l’acronimo di “Società Organismo di Attestazione” e la certificazione che tale organismo rilascia è il documento che dimostra i requisiti economico-organizzativi dell’impresa.
La certificazione SOA dimostra che l’impresa opera nel rispetto delle norme europee UNI EN ISO 9000 ed alla vigente disciplina nazionale e, quindi, certifica un modo di operare dell’impresa.
L’Attestazione SOA serve per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, direttamente o in subappalto, con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00. La certificazione SOA dunque attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Bonus edilizi Condomini: quando la SOA è obbligatoria
L’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211 (di seguito Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha stabilito che dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro che danno diritto al superbonus e ad altri bonus edilizi minori deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto.
L’intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.
Quindi a decorrere dal 1° luglio 2023 i condomini devono controllare che le imprese a cui affidano i lavori abbiano l’attestazione in questione: in caso contrario superbonus e altri bonus edilizi si perdono.
Certificazione SOA per quali bonus edilizi?
Come detto l’obbligo della certificazione SOA, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, si applica ai fini del riconoscimento dei seguenti bonus edilizi:
- Superbonus.
- Recupero del patrimonio edilizio.
- Efficienza energetica.
- Adozione di misure antisismiche.
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
- Installazione di impianti fotovoltaici.
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
- Bonus 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il limite di 516.000 euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto; di conseguenza, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
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