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Superbonus 110% cos’è e come accedervi

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può usufruire di una detrazione del 110% sulle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto il Superbonus: una detrazione fiscale del 110% sui lavori di efficientamento energetico e antisismico che vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:

  • per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate del medesimo importo.
  • Per le spese effettuate nel 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate del medesimo importo.
  • Per gli interventi effettuati dai singoli contribuenti o dai condomini, per i quali entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
  • Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari invece, se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023».

Quando si può usufruire del superbonus

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, detti interventi “trainanti”, sono sostanzialmente di due tipi: grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e interventi volti a ridurre il rischio sismico secondo uno schema preciso fornito dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo nello specifico entrambe le tipologie di intervento.

Isolamento termico

Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all’esterno. Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto. La detrazione spetta per una spesa massima:

  • di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità:
  • di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative
  • di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale già esistenti

Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Nel caso di interventi condominiali gli impianti centralizzati devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;

 

    La spesa massima per usufruire del 110% è di:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici fino a 8 unità.
  • 15.000 euro se le unità sono più di 8.

Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.

Per gli interventi su edifici singoli la spesa massima è di 30.000 euro (o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti aventi le stesse caratteristiche di quelli appena visti per gli interventi condominiali. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, non rientra invece nelle spese detraibili l’eventuale compenso all’amministratore.

Gli interventi trainati

Si tratta di quegli interventi che possono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli “trainanti” e che per questo vengono definiti “trainati”. Anche questi interventi possono beneficiare del superbonus. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. In particolare, viene riconosciuto il superbonus per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica,
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Interventi antisismici

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”.

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Chi ha diritto al superbonus

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa. Restano escluse dalla detrazione fiscale le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.

La spesa deve essere sostenuta da:

  • condomini
  • persone fisiche
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • dalle ONLUS.

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Per ottenere il superbonus ricorda che è necessario:

pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.

A chi affidarsi

La complessità dei lavori che danno diritto al superbonus è tale per cui è da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo. I rischi sono molti e la documentazione tecnica è molto complessa, di conseguenza bisogna affidarsi a dei professionisti.

Mega Restauri è a capo del GRUPPO MEGA, un team di tecnici e consulenti di primissimo livello, in grado di assicurare una gestione del processo chiara, puntuale e senza sorprese.

Cedere la detrazione o sconto in fattura

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022; si può così ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere. Sia il fornitore che gli altri soggetti che ricevono la detrazione possono cederla a loro volta ad altri soggetti sempre sottoforma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione.

Per accedere alla cessione del credito la documentazione da presentare è corposa, ma anche in questo caso affidarsi a un team di professionisti fa la differenza. Il Gruppo Mega infatti è in grado di produrre la documentazione necessaria e gestire l’iter burocratico mirato all’ottenimento della cessione del credito o dello sconto in fattura fino alla sua comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per il 2020 e il 2021 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

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